Seppure in Italia la definizione Dirigente viene spesso associata ad un profilo organizzativo pubblico, in termini di bandi europei si deve intendere come una figura manageriale che stabilmente gestisce le risorse dell'azienda o di parte della stessa, in quantità significativa. Quindi, si deve intendere che l'avviso intende ammettere le aziende o RTI che siano dotate di una struttura organizzativa stabile e strutturata al punto tale da poter affrontare lo sforzo organizzativo e gestionale, finanziario e manageriale dell'attività di cui all'avviso.
Quindi, sia Amministratori delegati, manager di vario tipo, coordinatori di organizzazione eccetera possono essere considerati dirigenti. Nelle verifiche successive all'eventuale ammissione, si chiederanno "prove" che quanto dichiarato corrisponda al profilo richiesto, ovvero di manager che gestisce un settore dell'organizzazione adeguatamente stabile e strutturato. Requisito chiave per comprendere la stabile funzione dirigenziale è un contratto relativo alla funzione svolta dal quale deriva la corresponsione di un determinato stipendio o remunerazione.
La dichiarazione è descritta nel modello A, per gli avvisi di cottimo fiduciario, e descritta nell’Avviso per gli appalti sopra soglia. Il legale rappresentante deve dichiarare, ai sensi della legge, allegando un documento d'identità in fotocopia, che è nelle condizioni specifiche che si richiedono.
Relativamente alle clausole di esclusione art. 38, specificamente, possono essere inserite dal dichiarante a complemento della dichiarazione, se si ritiene di dare informazioni aggiuntive in merito.
Il modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 lo trovate alla pagina Bandi e gare di appalto.
Se si intende la documentazione prevista per la partecipazione alla gara, naturalmente, entro la data di scadenza dell’avviso. Se si intende la documentazione per la firma del Contratto, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria.
La fidejussione può essere assicurativa, bancaria e rilasciata da tutti coloro che ne hanno titolo. Le aziende possono scegliere di farla insieme o ripartirla per ogni membro in quota parte. L’importante è che, se la fanno insieme, sia chiaro che vale per tutti i membri dell’ATI come se fossero una sola azienda. Le Assicurazioni hanno i format già predisposti per questi casi.
A questo proposito citiamo per intero l’Art. 113 del Codice degli Appalti:
Cauzione definitiva
1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l’articolo 75, comma 7. (comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. (comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Sulla base di numerose e indiscusse sentenze giurisprudenziali, oltre che dalla corretta interpretazione del Codice Civile, non si possono accettare fidejussioni esclusivamente riferite al capofila di una RTI nel caso di contratto con una pubblica amministrazione. Ci sono due possibilità:
1. le imprese sottoscrivono entrambe una medesima fidejussione che, però, non può fruire dello sconto del 50% in quanto non integralmente riferibile a entrambe.
2. ogni impresa sottoscrive, in quota parte, una propria fidejussione. L'impresa certificata Qualità ISO 9000 può fruire dello sconto come previsto dalla Legge.
Il capitolato d’appalto verrà consegnato a quei soggetti che, avendone fatto richiesta e possedendone i requisiti, saranno ammessi alla gara. Successivamente verrà reso pubblico sul sito della FST.
I requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria devono essere posseduti dal complesso dei soggetti appartenenti all'RTI, con l'eccezione della soglia di ammissione relativa al fatturato globale di impresa che deve risultare per almeno il 50% posseduto dalla mandataria capogruppo. I requisiti formali di partecipazione (si veda l'allegato A all'avviso pubblicato) , però, devono essere propri di ciascun partecipante.
Certamente, a partire dal momento della creazione del Consorzio, sì. Prima della creazione del Consorzio, se inferiore ai tre anni, la legge permette di dare altre dimostrazioni ritenute valide dalla stazione appaltante.
Una dichiarazione sui bilancio degli anni precedente da parte dei consorziati è sufficiente a coprire questo caso, oppure due lettere di referenze bancarie oppure un avvalimento.
Il principio della richiesta di un numero minimo di assunti deriva dall'esigenza di garantire che l'impresa abbia una affidabilità e solidità adeguata alla realizzazione del contratto, come stabilito dal regolamento comunitario 18/2004 e normalmente utilizzato dagli appalti a livello comunitario.
Per dipendenti si intende iscritti al libro paga regolarmente registrato e riconosciuti dall'INPS. Si può calcolare a livello di consorzio, se questo partecipa alla gara. Per dirigenti, si intende lo stesso, naturalmente con altro inquadramento contrattuale. Nel caso in cui un amministratore svolga, remunerato, incarichi operativi dirigenziali, può essere considerato dirigente. I collaboratori esterni non sono conteggiabili e i copro sono conteggiabili solo per contratti di durata superiore ai 12 mesi.
Le imposte non vengono dimensionate da Fondazione Sistema Toscana. Sono regolamentate con normativa nazionale, da verificare al momento della stipula del contratto.
Ogni avviso contiene l’indicazione del tempo di apertura. La selezione delle candidature avverrà nel giro di 2-3 giorni e dipenderà dalla quantità di domande pervenute. Una volta effettuata la selezione dei soggetti che verranno invitati, si darà loro un termine di 10/20 giorni per presentare l'offerta tecnica e l'offerta economica. Il tutto viene indicato nel capitolato che viene inviato ai partecipanti.
La valutazione avviene sulla base delle domande pervenute e quindi in relazione ai soggetti che le presentano. Solo una volta che sia stato eventualmente selezionato ed invitato può partecipare anche in ATI con qualche altro soggetto a due condizioni:
• che il soggetto aggiunto successivamente non abbia partecipato alla selezione in precedenza,
• che lo stesso abbia i requisiti di partecipazione e che presenti anch'esso la documentazione richiesta per la partecipazione.
Su questa base, per il nuovo soggetto che si è venuto a formare viene fatta la valutazione di ammissibilità, ex novo, e se superata vengono valutate l'offerta tecnica e quella economica.
L’azienda capofila deve avere un minimo dei requisiti sopra ricordati al fine di poter svolgere con adeguata competenza il suo ruolo. Si ricorda che la selezione dei CV aziendali mira a individuare chi è in grado di svolgere un determinato lavoro. Se qualcuno non l’ha mai svolto ma si propone come capofila, avrà difficoltà a dimostrare l’adeguatezza della propria proposta. Per le mandatarie, quando il capofila possiede tutti o la gran parte dei requisiti, il problema è meno rilevante.
Se un’impresa è stata costituita nell'arco degli ultimi 3 anni, può partecipare a condizione che dimostri di possedere i requisiti di solidità economica, tecnica e finanziaria richiesti. Se la costituzione fosse troppo recente per aver accumulato un fatturato corrispondente al minimo richiesto, può dimostrare la propria capacità finanziaria attraverso il bilancio (attivi patrimoniali, riserve eccetera) oppure attraverso una lettera di referenza bancaria che dichiari la capacità dell'azienda di gestire uno sforzo finanziario come quello richiesto dalla Gara.
La capacità tecnica, invece, deve essere sempre dimostrata o, nei casi previsti dalla legge, dimostrata con avvalimento.
Si ricorda, comunque, che il D.Lgs 163/2006, seguendo le direttive comunitarie in materia, ha introdotto il principio dell'avvalimento: se un'azienda non possiede ancora adeguata capacità economica o finanziaria può richiederla "in prestito" ad un'azienda che la possieda facendosi, di fatto, garantire. Questo istituto è di facile attivazione seguendo le indicazioni di legge.
Le sessioni di verifica della documentazione per l'ammissibilità alla procedura ristretta sono pubbliche e permettono a tutti i partecipanti di conoscere l'andamento della valutazione. Ai partecipanti è consentito, secondo le procedure di legge, richiedere copia del verbale delle sessioni della Commissione, al fine di verificare l'andamento delle stesse e, eventualmente, partecipare alle successive sessioni della commissione stessa.
La giurisprudenza ha da tempo indicato come la fidejussione debba essere adeguata a coprire i comportamenti di tutti i membri della RTI durante la procedura di appalto. Pertanto, a condizione che nella polizza questo sia ben chiaro (ma tutte le assicurazioni maggiori sono in grado di proporvi una polizza adeguata), anche la fidejussione del solo capofila è sufficiente.
Altrimenti, ed è comunque meglio, la fidejussione dovrebbe essere cointestata a tutti i membri della RTI.
L'assegno circolare può essere inteso quale cauzione in contanti quindi può essere accettato come garanzia da presentare contestualmente alle offerte in sede di gara.
L'art. 75 del Codice degli appalti è molto chiaro in merito: "La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice".
Ne consegue che il versamento di denaro a titolo di pegno in conto deposito presso una banca intermediario autorizzato è ammissibile.
La data di riferimento è quella dell'aggiudicazione provvisoria.
Possono essere oggetto dei avvalimento, fermo restando la titolarità di almeno uno dei requisiti da parte dell’azienda candidata.
Considerato che i tempi di risposta da parte della stazione appaltante possono oscillare tra le 24-36 ore, vi consigliamo di non tardare con tale richieste per non trovarsi troppo a ridosso del termine ultimo per la presentazione delle offerte previsto.
La durata del servizio è indicata a pag. 13 "Tempistica" delle specifiche tecniche. Per questo tipo di procedura di selezione, ovvero gara disciplinata da Codice di Appalti, le offerte economica e tecnica che siete stati invitati a presentare non deve avere una validità poiché questa è condizionata alla sua accettazione e conseguentemente all'eventuale aggiudicazione del servizio.
La richiesta di accesso agli atti di gara è libera e regolamentata dalla legge 241/90 e ss. integrazioni e modifiche.
Se interessati siete invitati a procedere con richiesta formale via fax o pec dichiarando espressamente cosa si intende visionare, consapevoli del fatto che nel caso in cui tale richiesta interessi l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, come noto, questa dovrà essere preventivamente verificata con l'impresa proponente in quanto potrebbe contenere informazioni riferite a brevetti o altri elementi coperti da diritto d'autore. Solo successivamente sarà possibile concordare con voi l'incontro presso la nostra sede per la consultazione della documentazione.
Si è necessario che la persona che parteciperà alla seduta si presenti munita del proprio documento di riconoscimento e della delega del rappresentante legale comprensiva del documento di identità dello stesso.
Se non indicato espressamente non è richiesta alcuna forma particolare. È sufficiente riportare, su carta intestata dell'ente, l'offerta economica riferita al bando che le interessa, sottoscritta da colui che è legittimato alla firma - secondo quanto indicato nel capitolato.